Malattia e infortunio operai agricoli
Malattia e infortunio operai agricoli
Malattia: Integrazione dell’indennità Inps fino al 100% della retribuzione tabellare prevista per la qualifica del lavoratore
Per i primi 3 giorni di carenza viene riconosciuta una indennità dell’100% della retribuzione tabellare prevista per la qualifica del lavoratore.
La prestazione di AGRI.BI. è un’integrazione di quanto erogato dall’INPS, pertanto interviene per i periodi di malattia pari o superiori ai 4 giorni.
Infortunio: Integrazione fino al 100% della retribuzione tabellare prevista per la qualifica del lavoratore.
Per il 2°, 3° e 4° giorno di infortunio viene riconosciuta una integrazione dell’indennità corrisposta dall’azienda tale da raggiungere il 100% della retribuzione tabellare prevista per la qualifica del lavoratore.
La prestazione di AGRI.BI e’ un’integrazione di quanto erogato dall’INAIL, pertanto interviene per i periodi di infortunio pari o superiori ai 5 giorni
Maternità: Viene riconosciuta alle lavoratrici agricole un’indennità economica di maternità pari a € 500 lordi per ogni figlio.
In caso di adozione e affidamento, sarà corrisposta la medesima indennità economica per ogni bambino di età non superiore a sei anni.
Le richieste devono essere presentate entro il 30 aprile dell’anno successivo all’evento.
Nell’eventualità in cui il lavoratore percepisca dagli Istituti Previdenziali l’indennità per malattia o infortunio relativa all’anno precedente dopo il 30 marzo, la domanda andrà presentata entro 90 giorni dalla liquidazione della stessa.