Agri.bi
L’Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese, ha quali scopi l’integrazione dei trattamenti assistenziali di legge, in caso di malattia o di infortunio degli operai agricoli, l’erogazione di prestazioni a sostegno del reddito sempre per gli operai agricoli, la promozione di misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nella Provincia di Verona nonché la promozione della formazione per gli operai e le aziende del comparto agricolo.
www.agribi.verona.it
Prestazioni a sostegno del reddito
AVVISO CONTRIBUTI ALLA SCOLARIZZAZIONE
Si comunica che quest’anno i contributi per la scolarizzazione saranno erogati esclusivamente per l’asilo nido e la scuola dell’infanzia.
- Contributo asilo nido: Contributo rimborso spesa di euro 300,00= per l’iscrizione all’asilo nido dei figli a carico
- Contributo scuola dell’infanzia: Contributo rimborso spesa di euro 100,00= per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia dei figli a carico
- Contributo spese sanitarie: rimborso delle spese sanitarie per visite mediche specialistiche e/o accertamenti diagnostici sostenuti in regime mutualistico e/o privato, fino ad un tetto massimo di euro 70 per ogni fattura per un totale complessivo di euro 350.
- Ammortizzatore sociale per operai a tempo indeterminato licenziati per giustificato motivo oggettivo/soggettivo o dimessi per giusta causa: indennità integrativa per gli operai a tempo indeterminato licenziati per giustificato motivo oggettivo/soggettivo o dimessi per giusta causa con almeno un anno di anzianità contributiva nell’azienda.
Malattia e infortunio operai agricoli
Malattia: Integrazione dell’indennità Inps fino al 100% della retribuzione tabellare prevista per la qualifica del lavoratore
Per i primi 3 giorni di carenza viene riconosciuta una indennità dell’100% della retribuzione tabellare prevista per la qualifica del lavoratore.
La prestazione di AGRI.BI. è un’integrazione di quanto erogato dall’INPS, pertanto interviene per i periodi di malattia pari o superiori ai 4 giorni.
Infortunio: Integrazione fino al 100% della retribuzione tabellare prevista per la qualifica del lavoratore.
Per il 2°, 3° e 4° giorno di infortunio viene riconosciuta una integrazione dell’indennità corrisposta dall’azienda tale da raggiungere il 100% della retribuzione tabellare prevista per la qualifica del lavoratore.
La prestazione di AGRI.BI e’ un’integrazione di quanto erogato dall’INAIL, pertanto interviene per i periodi di infortunio pari o superiori ai 5 giorni
Maternità: Viene riconosciuta alle lavoratrici agricole un’indennità economica di maternità pari a € 500 lordi per ogni figlio.
In caso di adozione e affidamento, sarà corrisposta la medesima indennità economica per ogni bambino di età non superiore a sei anni.
Le richieste devono essere presentate entro il 30 aprile dell’anno successivo all’evento.
Nell’eventualità in cui il lavoratore percepisca dagli Istituti Previdenziali l’indennità per malattia o infortunio relativa all’anno precedente dopo il 30 marzo, la domanda andrà presentata entro 90 giorni dalla liquidazione della stessa.