"D.L. Ristori" nuova indennità anche per i lavoratori stagionali diversi da quelli del turismo

mar 03 novembre 2020

Art. 15 Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
Comma 1.
4

Ai soggetti che hanno beneficiato delle indennità di cui all’art. 9 del D.L. n. 104 del 2020 (Decreto Agosto), la medesima indennità pari a 1.000 euro viene nuovamente erogata una tantum.

Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore di questo Decreto Legge (ossia dal 12 novembre 2020), si decade dalla possibilità di richiedere le medesime indennità previste dall’art. 9 del Decreto Agosto convertito in Legge.

Ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quello del turismo che hanno:

• cessato involontariamente il loro rapporto tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020; 

• svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo arco di tempo. 

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